AMEGMI
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Statuto 
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 1 - Costituzione dell’associazione AmeGMI 
a. È costituita l'AmeGMI, Associazione Alumni del Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale, promosso congiuntamente dal MIP - Politecnico di Milano e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo. 
b. L 'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. c. L'Associazione ha sede legale presso la sede didattica del master meGMI (viale Marconi 5 Dalmine, c/o Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria).
 
Articolo 2 – Scopi dell’associazione
L'Associazione AmeGMI persegue i seguenti scopi: 
a. promuovere l'immagine dei diplomati del meGMI nel mondo imprenditoriale e nella cultura aziendale italiana ed estera; 
b. contribuire alla diffusione della cultura ispiratrice del master meGMI; 
c. contribuire al miglioramento del master meGMI, concertando con la Direzione la revisione dei contenuti e delle modalità didattiche/logistiche; 
d. incoraggiare e supportare le relazioni personali favorire lo scambio delle esperienze professionali tra i Soci, promuovendone il network e consolidando una comunità stabile; 
e. contribuire all'aggiornamento professionale dei Soci, attraverso l'organizzazione di incontri e seminari, la partecipazione ad opere editoriali e divulgative e sostenendo l'accesso ad attività di aggiornamento professionale promosse da Associazioni ed Enti esterni; 
f. promuovere lo scambio interaziendale delle best practices manutentive; 
g. favorire i contatti fra Soci e Enti esterni, finalizzati alla collaborazione reciproca;
h. svolgere altre attività utili al raggiungimento dei fini sopra indicati. 

Articolo 3 – Rapporti con altri enti 
L'Associazione collabora con Enti esterni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini. L'Associazione mantiene la più completa indipendenza nei confronti di detti Enti, siano essi Istituti Universitari, Aziende, Associazioni o Persone. 


TITOLO II – STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 4 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: 
a. l'Assemblea dei Soci; 
b. il Consiglio Direttivo; 
c. il Comitato Scientifico; 
d. il Presidente, rappresentante legale dell’associazione. 

Articolo 5 –Transitorietà della struttura dell’Associazione 
a. L’associazione nasce per perseguire agli scopi di cui all’articolo 2, per il raggiungimento dei quali l’associazione può necessitare di un sostentamento economico. Tale sostentamento economico potrà essere ottenuto in diverse forme, quali versamenti economici di Enti esterni, versamenti economici di Enti collegati all’associazione, versamenti, sotto forma di quote associative, degli associati. Il presente statuto, da intendersi come strumento per la gestione di una messa a regime dell’associazione, intende espressamente demandare la scelta delle soluzioni di sostentamento economico, e in particolare della definizione delle eventuali quote associative, a 1 anno dalla data di convalida del presente statuto. Su tale scelta sarà chiamato a decidere il Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei Soci, entro e non oltre 2 anni dalla convalida del presente statuto. 
b. Il periodo di transitorio si intende automaticamente concluso allo scadere dei 2 anni dalla convalida del presente statuto. Il Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei Soci, potrà deliberare la chiusura di tale periodo prima dei 2 anni. 
c. Il periodo di transitorio dovrà essere ufficialmente abrogato con modifica al presente statuto. d. A meno di ulteriori definizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, per anno associativo si intende l'anno solare, a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

Articolo 6 – Soci dell’Associazione 
a. I Soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori. 
b. Si definiscono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti: 
1. abbiano conseguito il diploma di frequenza al primo anno di corso di meGMI; 
2. abbiano conseguito il diploma finale meGMI; 
3. stiano frequentando, regolarmente iscritti, il corso meGMI, al primo od al secondo anno di corso; 
4. siano membri della Direzione del corso meGMI. 
c. Si definiscono Soci Onorari, le persone fisiche in grado di fornire un contributo culturale coerente con gli scopi di cui all’articolo 2. Sono Soci Onorari tutti i docenti e i coordinatori del Master meGMI. Ulteriori Soci Onorari possono essere nominati direttamente dal Consiglio Direttivo, su eventuale proposta dell’Assemblea dei Soci. Detti Soci non hanno l'obbligo di aver frequentato il corso meGMI. 
d. Si definiscono Soci Sostenitori gli Enti o le persone fisiche che contribuiscano con un versamento economico alle attività dell’Associazione. Il contributo minimo per assegnare il titolo di Socio Sostenitore verrà stabilito ogni anno dall’Assemblea dei Soci, su indicazione del Consiglio Direttivo. Detti Soci, non hanno l'obbligo di aver frequentato il corso meGMI. 
e. I soci Ordinari sono gli unici che abbiano diritto esclusivo di voto nell’Assemblea dei Soci. 
f. Tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Sostenitori sono tenuti a firmare il consenso al trattamento dei propri dati, secondo le norme di Legge. 
g. È facoltà del Consiglio Direttivo espellere per indegnità, previa convocazione degli interessati e sentite le loro ragioni, i Soci il cui comportamento risulti in contrasto con le finalità dell'Associazione. Il socio espulso non avrà diritto in alcun modo alla restituzione degli eventuali versamenti effettuati per le attività dell’Associazione. 

Articolo 7 – Assemblea dei soci 
a. Possono prendere parte all'Assemblea tutti i Soci, solo gli Ordinari hanno potere di delibera. Ciascuno Socio Ordinario, inoltre, previa delega per iscritto, potrà rappresentare uno o più Soci Ordinari. In ogni caso, nessun socio Ordinario potrà presentare più di cinque deleghe. 
b. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per e-Mail e con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. 
c. Per le comunicazioni ai Soci fanno fede il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica comunicati all'atto dell'adesione e trascritti nel libro dei Soci. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente e avranno effetto dal ricevimento di suddetta comunicazione. 
d. L'Assemblea dei Soci provvede ogni due anni all'elezione del Consiglio Direttivo mediante apposita scheda nominativa di candidatura, che ha diritto di presentare qualsiasi Socio Ordinario. Le candidature potranno essere presentate direttamente in concomitanza dell’Assemblea. 
e. L'Assemblea dei Soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, anche al di fuori della Sede, non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. 
f. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno predisposto dal Consiglio Direttivo. 
g. La convocazione deve contenere la data e il luogo della prima convocazione e l'Ordine del Giorno. La seconda convocazione può essere prevista e segnalata congiuntamente alla prima convocazione, purché siano previste almeno 24 (ventiquattro) ore di scarto. 
h. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue delibere è necessaria la partecipazione, diretta o mediante delega scritta, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei Soci Ordinari. Non raggiungendosi questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea può deliberare a maggioranza più uno dei presenti. 
i. Il voto è espresso senza formalità, salvo che 1 (uno) o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto. 
j. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, che provvede a nominare un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle delibere dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

Articolo 8 – Consiglio Direttivo e Presidente dell’associazione 
a. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 6 componenti, fino a un massimo di 12. Ad essi, si può aggiungere 1 (uno) membro eventualmente designato dalla direzione del corso meGMI. 
b. Durante la prima riunione di ogni nuovo Consiglio Direttivo i Consiglieri nominano un Presidente che rimane in carica per tutta la durata del Consiglio. 
c. Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni e i suoi membri possono essere rieletti. 
d. In caso di dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato ovvero in caso di assenza ingiustificata di un Consigliere a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, previa delibera di perdita della qualifica di Consigliere, può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. 
e. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ratifica le ammissioni dei nuovi Soci. 
f. Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno 3 (tre) consiglieri in carica e comunque non meno di 2 volte l’anno. 
g. Il Calendario degli incontri è definito dal Presidente ed è disponibile presso la sede; per riunioni fuori calendario, il Presidente invia la convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima a mezzo posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione, senza diritto di voto, dei Soci Ordinari. 
h. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti a ogni riunione, purché alla riunione partecipino almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso i Consiglieri presenti siano in numero pari, il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere espresso a mezzo delega. 
i. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare modifiche al presente statuto, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci. j. Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe o incarichi specifici (es. Segretario Generale, Tesoriere, Portavoce...) ai singoli Consiglieri e può avvalersi dell'ausilio di determinati Soci Ordinari per rendere maggiormente efficace il raggiungimento degli obiettivi statutari dell'Associazione. 
k. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione ivi compresi, se non diversamente deliberati dal Consiglio Direttivo, quelli di Tesoreria. 
l. È facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea il conferimento del titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a una persona di indiscusso prestigio nell'ambiente economico, universitario, imprenditoriale e/o industriale italiano o straniero, in grado di portare un contributo particolarmente utile all'Associazione stessa.

Articolo 9 – Comitato Scientifico 
a. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni: 
1. è il riferimento sulle tematiche della manutenzione e sulla loro costante evoluzione; 
2. fornisce consulenza e indirizzamento sulle attività dell'Associazione, senza costituire vincoli per il Consiglio Direttivo né per l'Assemblea dei Soci; 
3. segnala e/o propone eventuali iniziative ritenute significative rispetto agli obiettivi dell'associazione; 
4. fornisce l'accesso a una rete di contatti e relazioni con il mondo universitario e dell'impresa. 
b. I membri del Comitato Scientifico, fino ad un numero massimo di 5 (cinque), sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. 


TITOLO III – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 10 – Patrimonio 
a. Il Patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito da: 
1. eventuali quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei Soci, a seguito del periodo di transitorio del presente statuto; 
2. altri contributi da Enti Esterni simpatizzanti, Istituti, Aziende e singole Persone; 
3. ricavato di iniziative associative di carattere diverso (es. culturale e/o editoriale); 
4. altre iniziative, non contrarie allo spirito del presente statuto, che possano comportare significativi vantaggi economici per l'Associazione; 
5. eventuali avanzi di esercizio. 
b. Entro il 25 Dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote sociali per l'anno successivo. 
c. È compito del Consiglio Direttivo redigere il Rendiconto di Gestione, da presentarsi in Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo per approvazione. 
d. Per l'intera durata della vita dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. e. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni di legge, a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe. 


TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 11 – Disposizioni finali 
a. L'Associazione intende avere durata indefinita. È previsto un periodo di transitorio che si considera concluso entro 1 anno dalla convalida del presente statuto. Trascorso tale periodo, la conferma o meno della durata indefinita dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci. 
b. L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica con iscrizione al Pubblico Registro, osservati tutti gli obblighi di legge. 
c. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia. 
d. Per qualsiasi controversia, si fa riferimento al Foro di Milano.

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